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Sez. 3, Sentenza n. 38296 del 03/06/2014 Cc. (dep. 18/09/2014) Rv. 260335 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - NEL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE | Individuazione e qualificazione giuridica del fatto - Mancata impugnazione sul punto - Conseguenze - Impugnazione proposta esclusivamente per contestare la legittimità della pena - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2014-06-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260335-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - NEL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE

In tema di patteggiamento, l'individuazione e la qualificazione giuridica del fatto, per come risultanti dall'atto di accusa, dall'accordo delle parti e dalla valutazione del primo giudice, in mancanza di impugnazione sul punto, rimangono coperte da giudicato interno parziale; con la conseguenza che, se dalle stesse deriva una errata determinazione della pena, quest'ultima non può essere messa in discussione con impugnazione che deduce esclusivamente l'illegittimità della determinazione del trattamento sanzionatorio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)