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Sez. 6, Sentenza n. 7960 del 27/04/1995 Ud. (dep. 18/07/1995) Rv. 202172 - 01

Procedimenti speciali - Patteggiamento - Sentenza - Nel giudizio di impugnazione | Annullamento con rinvio per rideterminazione della pena - Nuovo patteggiamento - Possibilità di mettere in discussione la qualificazione giuridica del fatto - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-04-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202172-01

Procedimenti speciali - Patteggiamento - Sentenza - Nel giudizio di impugnazione

Nel giudizio di rinvio, a seguito di annullamento parziale (art. 624 comma primo cod. proc, pen.) di sentenza di patteggiamento (art. 444 cod. proc. pen.) per errata determinazione della pena, la individuazione e la qualificazione giuridica del fatto, così come risultanti dall'atto di accusa e ritenute esatte dal primo giudice, costituiscono giudicato parziale. Ne consegue che non è consentito alle parti, in sede di nuova richiesta di applicazione di pena, mutare la originaria configurazione del fatto, presupposto essenziale dell'annullamento parziale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 624 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 627 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)