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Sez. T, Sentenza n. 31935 del 11/12/2024 (Rv. 673246-01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI | Accise sul gasolio per autotrazione - Agevolazioni- Dichiarazione ex art. 3 del d.P.R. n. 277 del 2000 - Titolarità di depositi o di distributori privati - Omessa indicazione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2024-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673246-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

In tema di agevolazione d'accise sul gasolio per autotrazione, l'omessa indicazione, nella dichiarazione di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 277 del 2000, della titolarità di depositi o di distributori privati di carburanti, con specificazione della capacità di stoccaggio dei relativi serbatoi, come indicato nel comma 2, nonché delle ulteriori attestazioni richieste dal comma 4 della medesima norma, impedisce il riconoscimento dell'agevolazione.

DPR 09/06/2000 num. 277 art. 3 com. 2, DPR 09/06/2000 num. 277 art. 3 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)