Sez. 5, Sentenza n. 36175 del 28/12/2023 (Rv. 669879 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI | Accise sul gasolio per autotrazione - Agevolazioni - Dichiarazione ex art. 3 d.P.R. n. 277 del 2000 - Natura giuridica - Negoziale e non di dichiarazione di scienza - Ragioni - Riconducibilità alla disciplina di cui al d.P.R. n. 445 del 2000 - Conseguenze in caso di dichiarazione incompleta o non veritiera.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI
In tema di agevolazione d'accise sul gasolio per autotrazione, la dichiarazione ex art. 3 d.P.R. n. 277 del 2000 ha natura negoziale e non di mera dichiarazione di scienza, in quanto diretta a manifestare la volontà di avvalersi del beneficio, in ragione dei requisiti e condizioni previsti ex lege ed è riconducibile alla disciplina delle dichiarazioni sostitutive di cui al d.P.R. n. 445 del 2000; ne consegue che, ove incompleta o non veritiera, essa impedisce il riconoscimento dell'agevolazione, non potendosi prescindere dall'adempimento degli oneri finalizzati alla dimostrazione della pretesa del contribuente e volti al conseguimento del beneficio.
Decreto Legisl. 02/02/2007 num. 26 art. 6 com. 2, DPR 09/06/2000 num. 277 art. 3, DPR 28/12/2000 num. 445 art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)