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Sez. 3, Sentenza n. 6185 del 13/03/2009 (Rv. 607661 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Risarcimento del danno da fatto illecito costituente reato - Costituzione del danneggiato quale parte civile nel processo penale - Azione di risarcimento in sede civile per gli stessi fatti contro altro danneggiante estraneo al processo penale - Sospensione del processo civile - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607661-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

In tema di sospensione del processo, ai sensi dell'articolo 295 cod. proc. civ., nel caso di risarcimento del danno derivante da fatto illecito costituente reato, ove il danneggiato si sia costituito parte civile nel processo penale ed inizi o abbia iniziato in sede civile per gli stessi fatti un'azione di risarcimento contro altro danneggiante rimasto estraneo al giudizio penale (sia come imputato che come responsabile civile), non è consentita la sospensione del processo civile, non essendo la stessa prevista dall'articolo 75 cod. proc. civ., che esaurisce nell'ipotesi di cui al terzo comma la configurabilità della sospensione del processo civile per i danni e le restituzioni per pregiudizialità del processo penale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)