Sez. 3, Ordinanza n. 14074 del 01/07/2005 (Rv. 582442 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Giudizio civile - Pendenza del giudizio penale - Obbligo di sospensione del giudizio civile - Ipotesi previste dall'art. 75 cod. proc. pen. - Azione penale promossa soltanto nei confronti di alcuni convenuti - Sospensione necessaria del giudizio civile nei confronti di tutti i convenuti - Esclusione - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA
La sospensione necessaria o legale è configurabile, ex art. 75 cod. proc. pen., in presenza di azione promossa in sede civile dopo la costituzione di p.c. nel processo penale, in ragione della pregiudizialità, per cui l'accertamento in sede penale ha efficacia di giudicato in quella civile. Ne consegue che tale effetto può avvenire soltanto per gli imputati nei confronti dei quali è stata esercitata la costituzione di p.c.. (Nella specie la S.C. ha accolto il ricorso per regolamento di competenza ed ha disposto la prosecuzione del giudizio civile per le parti nei confronti delle quali non vi era stata costituzione di p.c. nel processo penale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)