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Sez. 3, Sentenza n. 953 del 06/04/1973 (Rv. 363332 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - DIFFIDA AD ADEMPIERE - NATURA E FUNZIONE.*
Stato
decisa il 1973-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363332-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - DIFFIDA AD ADEMPIERE - NATURA E FUNZIONE.*

La diffida ad adempiere, prevista dall'art 1454 cod civ, e un atto unilaterale recettizio che produce effetti indipendentemente dalla volonta dell'intimato di accettarla o meno. Essa costituisce un mezzo concesso dalla legge al contraente adempiente per conseguire, nei confronti di quello inadempiente, il vantaggio della risoluzione de jure del contratto, che non contenga la clausola risolutiva espressa e sempre che l'intimato non esegua la sua prestazione nel congruo termine che gli deve essere prefissato e che, in difetto di diverso termine convenzionale, non puo essere inferiore a quindici giorni. (Conf 2517/63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1454

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)