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Sez. 2, Sentenza n. 542 del 30/01/1985 (Rv. 438740 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - DIFFIDA AD ADEMPIERE - FISSAZIONE DI TERMINE INFERIORE A QUINDICI GIORNI - INAMMISSIBILITÀ - PRECEDENTI SOLLECITI AL DEBITORE PER L'ADEMPIMENTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438740-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - DIFFIDA AD ADEMPIERE - FISSAZIONE DI TERMINE INFERIORE A QUINDICI GIORNI - INAMMISSIBILITÀ - PRECEDENTI SOLLECITI AL DEBITORE PER L'ADEMPIMENTO - IRRILEVANZA.*

Il termine fissato nella diffida ad adempiere ex art. 1454 cod. civ. - il quale è diverso dal termine originario di adempimento e soggiace ad un'autonoma disciplina - non può essere inferiore a quello minimo di quindici giorni previsto dalla norma citata, configurandosi, altrimenti, l'inidoneità della diffida alla produzione di effetti risolutivi del rapporto costituito, salvo che, per diversa pattuizione delle parti, per la natura del contratto o secondo gli Usi, risulti congruo un termine minore. Non è, pertanto, giustificata l'assegnazione di un termine minore con riferimento a precedenti solleciti rivolti al debitore per l'adempimento, in quanto tale circostanza non attiene alla natura del contratto ma ad un comportamento omissivo del debitore. (V 953/73, mass n 363332; (V 2517/63, mass n 263890; (V 1482/50; (Conf 2089/82, mass n 419953, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1454

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)