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Sez. 2, Sentenza n. 12722 del 17/11/1998 Ud. (dep. 03/12/1998) Rv. 212355 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO | Conducente di autovettura in servizio di piazza - Esclusione - Abuso d'ufficio - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-11-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212355-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO

In materia di abuso d'ufficio (art. 323 cod. pen.), al conducente di un'autovettura in servizio di piazza non si può attribuire la qualifica di incaricato di pubblico servizio, secondo la formulazione dell'art.358 cod. pen., come modificato dalla legge 26 aprile 1990 n. 86, che esclude tale qualifica per le attività caratterizzate dallo svolgimento di semplici mansioni d'ordine e dalla prestazione di opera meramente materiale. Il conducente di autovettura in servizio di piazza, infatti, non ha alcuna discrezionalità e autonomia decisionale in ordine alla libertà di contrarre e alla determinazione del corrispettivo che viene calcolato sulla base di tariffe stabilite dalle competenti autorità amministrative. Ne consegue che egli svolge un'attività di prevalente natura esecutiva e che, pertanto, non è configurabile il reato di abuso di ufficio che richiede nel soggetto passivo la qualifica di incaricato di pubblico servizio.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 323 CORTE COST., Cod. Pen. art. 358 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)