Sez. 6, Sentenza n. 1087 del 22/11/1996 Ud. (dep. 06/02/1997) Rv. 206784 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - OLTRAGGIO - A PUBBLICO UFFICIALE O IMPIEGATO | Autista di trasporti pubblici - Pubblico impiegato - Incaricato di pubblico servizio - Esclusione - Configurabilità del reato - Esclusione.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - OLTRAGGIO - A PUBBLICO UFFICIALE O IMPIEGATO
In materia di oltraggio a pubblico impiegato (art. 344 cod. pen.), all'autista di azienda consorziale di trasporti non si può riconoscere il requisito di incaricato di pubblico servizio, secondo la formulazione dell'art. 358 cod. pen., dettata dalla legge 26 aprile 1990 n. 86, che esclude tale qualifica per le attività caratterizzate dallo svolgimento di semplici mansioni d'ordine e dalla prestazione di opera meramente materiale. L'autista di mezzo pubblico, infatti, svolge un'attività di prevalente natura esecutiva, priva di autonomia e discrezionalità decisionale, tenuto conto che orari, percorsi e fermate del mezzo pubblico sono predeterminati. Ne consegue che non è configurabile il reato in oggetto in quanto richiede nel soggetto passivo la qualifica di incaricato di pubblico servizio.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 344 CORTE COST., Cod. Pen. art. 358 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)