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Sez. 2, Sentenza n. 3954 del 26/11/1975 (Rv. 378231 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1975-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378231-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

La compensazione, totale o parziale, delle spese del giudizio costituisce una facolta discrezionale e insindacabile del giudice del merito, il quale, ai sensi dell'art 92, secondo comma, cod proc civ, puo di essa avvalersi sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia se concorrano altri giusti motivi, la cui valutazione, essendo rimessa al suo prudente apprezzamento, sfugge al Sindacato di legittimita, salvo che, a giustificazione della disposta compensazione siano enunciati motivi illogici ed erronei.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)