Sez. L, Sentenza n. 4949 del 28/10/1978 (Rv. 394679 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
In tema di spese giudiziali, l'unico principio che il giudice deve rispettare e quello del divieto di condannare alle spese la parte totalmente vittoriosa. Pertanto, il disporre la compensazione totale o parziale delle spese di causa rientra tra i poteri discrezionali del giudice del merito ed e frutto di una valutazione che non e censurabile in Cassazione, salvo che, a giustificazione della disposta compensazione, siano enunciati motivi illogici ed erronei. (Conf 3954/75, mass n 378231; (Conf 2731/75, mass n 376732).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)