Sez. 2, Sentenza n. 2552 del 25/07/1972 (Rv. 360070 - 01)
DIRITTI REALI - ENFITEUSI - ENFITEUTA - AFFRANCAZIONE DEL FONDO - PREZZO - DETERMINAZIONE DEL CAPITALE DI AFFRANCO - CRITERIO DI LIQUIDAZIONE - RIFERIMENTO AL TEMPO DELLA DOMANDA.*
DIRITTI REALI - ENFITEUSI - ENFITEUTA - AFFRANCAZIONE DEL FONDO - PREZZO - DETERMINAZIONE DEL CAPITALE DI AFFRANCO - CRITERIO DI LIQUIDAZIONE - RIFERIMENTO AL TEMPO DELLA DOMANDA.*
Operando l'affrancazione del fondo enfiteutico fin dal tempo della domanda, a tale tempo ci si deve riferire, anche per i criteri di liquidazione, per determinare il capitale di affranco. (nel caso di specie, la SC ha ritenuto che, essendo il giudizio iniziato con citazione del 1955, non poteva farsi applicazione, per determinare il prezzo di affrancazione dovuto dall'enfiteuta, della legge 22 luglio 1966 n 607, operativa, nel punto, dalla annata agraria 1962 -1963, art 15).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 962, Cod. Civ. art. 971 CORTE COST., Legge 22/07/1962 num. 607 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)