Sez. 2, Sentenza n. 1375 del 14/02/1997 (Rv. 502430 - 01)
ENFITEUSI - ENFITEUTA - AFFRANCAZIONE DEL FONDO - GIUDIZIALE - IN GENERE | Efficacia costitutiva del provvedimento giudiziale - Decorrenza - Dalla data di notificazione dell'atto introduttivo - Conseguenze sulla determinazione del capitale d'affranco.
ENFITEUSI - ENFITEUTA - AFFRANCAZIONE DEL FONDO - GIUDIZIALE - IN GENERE
Il provvedimento giudiziale di affrancazione di fondo concesso in enfiteusi produce i suoi effetti costitutivi con efficacia dalla data di notificazione del ricorso introduttivo del relativo giudizio anche in relazione alla disciplina dettata in materia dalla legge 22 luglio 1966 n. 607, dovendosi dare particolare rilievo alla natura potestativa del relativo diritto e - piuttosto che all'elemento letterale dell'art. 5, quarto comma della legge citata, secondo cui l'enfiteusi si estingue nei confronti di chiunque una volta intervenuta la notifica dell'ordinanza del pretore - alla previsione dell'art. 4, terzo comma, della stessa legge, che stabilisce che il pagamento del canone al concedente è sospeso dalla data del deposito del capitale d'affranco, cioè da un momento anteriore a quello della pronuncia dell'ordinanza conclusiva del procedimento davanti al pretore. Ne consegue che ai fini della determinazione del capitale d'affranco deve farsi riferimento all'epoca della proposizione della domanda giudiziale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 971 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 607 art. 2 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 607 art. 4 com. 3 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 607 art. 5 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)