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Sez. 3, Sentenza n. 3482 del 18/12/1984 Ud. (dep. 15/04/1985) Rv. 168693 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - SINGOLI PROVVEDIMENTI - D.P.R. N. 744 DEL 1981, ART. 2 - APPLICABILITÀ DELL'AMNISTIA AI REATI URBANISTICI - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA A MODIFICHE DI UN FABBRICATO ESISTENTE.*
Stato
decisa il 1984-12-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168693-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - SINGOLI PROVVEDIMENTI - D.P.R. N. 744 DEL 1981, ART. 2 - APPLICABILITÀ DELL'AMNISTIA AI REATI URBANISTICI - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA A MODIFICHE DI UN FABBRICATO ESISTENTE.*

Quando si versa in tema di applicazione dell'amnistia ai reati di lavori edili in assenza ovvero in totale difformità della concessione, nell'ipotesi in cui le opere consistano nella ristrutturazione di un fabbricato esistente, si deve tener conto non dell'entità dei volumi (che in genere rimangono invariati) ma dell'entità delle modifiche apportate, sicché può trovare applicazione l'amnistia solo nel caso in cui, giusta quanto disposto all'art. 2 lett. C) n. 1 del d.P.R. 18 dicembre 1981 n. 744, quelle modifiche siano "limitate". (Conf mass n 162799; (Conf mass n 143787; (Conf mass n 157455).*

Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 lett. B CORTE COST., DPR 18/12/1981 num. 744 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)