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Sez. 3, Sentenza n. 1700 del 05/12/1983 Ud. (dep. 24/02/1984) Rv. 162799 - 01

EDILIZIA - IN GENERE - COSTRUZIONE EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - AMNISTIA - DPR 18 DICEMBRE 1981 N. 744 - ESCLUSIONE OGGETTIVA - LIMITATA ENTITÀ DEI VOLUMI - CRITERIO DI VALUTAZIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1983-12-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162799-01

EDILIZIA - IN GENERE - COSTRUZIONE EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - AMNISTIA - DPR 18 DICEMBRE 1981 N. 744 - ESCLUSIONE OGGETTIVA - LIMITATA ENTITÀ DEI VOLUMI - CRITERIO DI VALUTAZIONE - FATTISPECIE.*

Ai fini dell'applicabilità della amnistia - di cui al d.P.R. 18 dicembre 1981 n. 744 - nei reati urbanistici deve ritenersi violazione che comporti limitata entità di volumi realizzati, la costruzione che non superi la misura di cinquecento metri cubi. (nella specie si trattava di costruzione di un fabbricato di volumetria - superiore ai 500 metri cubi costruito senza concessione - l'imputato assumeva che bisognava tener conto della limitata area occupata, ossia di un criterio applicabile al reato di lottizzazione abusiva, non alle costruzioni abusive ex art. 17 lettera b legge n. 10 del 1977). (Conf mass n 157455; (Conf mass n 143787).*

Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 lett. B CORTE COST., DPR 18/12/1981 num. 744 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)