Sez. 1, Sentenza n. 1759 del 15/03/1984 (Rv. 433826 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - BILANCIO - APPROVAZIONE - IN GENERE - CONTENUTO - MANCATA ENUNCIAZIONE DEI MARCHI DI FABBRICA TRA LE POSTE ATTIVE DEL BILANCIO - DELIBERA DI APPROVAZIONE - NULLITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - BILANCIO - APPROVAZIONE - IN GENERE - CONTENUTO - MANCATA ENUNCIAZIONE DEI MARCHI DI FABBRICA TRA LE POSTE ATTIVE DEL BILANCIO - DELIBERA DI APPROVAZIONE - NULLITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
La nullità della deliberazione di approvazione del bilancio di una società per azioni, che sia fatta valere dal socio per inosservanza dell'art. 2424 n. 5 cod. civ. circa l'Obbligo di enunciare i marchi di fabbrica fra le poste attive del bilancio medesimo, deve essere esclusa quando la società deduca e dimostri di non aver pagato un corrispettivo per l'acquisto dei marchi, o di non aver subito un costo per la loro creazione, con conseguente difetto di un apprezzabile valore economico dei marchi stessi in relazione alla complessiva entità del patrimonio sociale, atteso che, in tale situazione, l'indicata omissione resta irrilevante e non integra violazione della citata norma, perché non incide sui principi di chiarezza e verità del bilancio che essa è rivolta a tutelare. (V 5724/79, mass n 402338; (V 297/78, mass n 389586).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2424, Cod. Civ. art. 2425
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)