diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 7430 del 20/07/1990 (Rv. 468313 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - PAGAMENTO DEL CREDITO DELL'ASSICURATO A MEZZO DI ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE CON IL CONSENSO SCRITTO DEL CREDITORE - RESPONSABILITÀ DELL'ISTITUTO ASSICURATIVO PER IL PAGAMENTO DA PARTE DELLA BANCA EMITTENTE A PERSONA DIVERSA DAL LEGITTIMO PRENDITORE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1990-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468313-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - PAGAMENTO DEL CREDITO DELL'ASSICURATO A MEZZO DI ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE CON IL CONSENSO SCRITTO DEL CREDITORE - RESPONSABILITÀ DELL'ISTITUTO ASSICURATIVO PER IL PAGAMENTO DA PARTE DELLA BANCA EMITTENTE A PERSONA DIVERSA DAL LEGITTIMO PRENDITORE - SUSSISTENZA.*

L'emissione, da parte della banca incaricata del servizio di cassa dell'i.N.A.I.L. (incluso fra gli enti di cui alla tabella annessa alla legge 30 marzo 1975 n. 70), di assegno circolare non trasferibile per il pagamento del credito dell'assicurato non esclude il permanere dell'obbligazione dell'ente previdenziale, e quindi la responsabilità del medesimo nel caso di sottrazione del titolo di credito prima della consegna all'intestatario e di suo pagamento a persona diversa dal legittimo prenditore, atteso che il consenso scritto del creditore, previsto dall'art. 22 del d.P.R. 18 dicembre 1979 n. 696 (emanato ai sensi della citata legge n. 70 del 1975) per la commutazione del mandato di pagamento in assegno circolare intrasferibile, non determina di per sè l'Estinzione del debito dell'ente pubblico, la quale invece si realizza, ai sensi dell'art. 1197 cod. civ. (prestazione in luogo dell'adempimento), quando detto titolo sia consegnato all'avente diritto, con il conseguente Onere probatorio al riguardo di detto ente. (V 1682/90, mass n 465649; (Conf 3945/89, mass n 463778).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1197, Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Legge 20/03/1975 num. 70 art. 30, Legge 05/08/1978 num. 468 art. 25 CORTE COST., DPR 18/12/1979 num. 696 art. 22, DPR 18/12/1979 num. 696 art. 77

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)