Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente
Testo vigente
Art. 20 Direttore generale
1. Con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro, sentite le federazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sara' stabilito il trattamento economico onnicomprensivo dei direttori generali degli enti pubblici contemplati dalla presente legge secondo tre livelli retributivi, determinati in relazione alla importanza degli enti stessi e corrispondenti al trattamento economico onnicomprensivo spettante rispettivamente al dirigente generale B, al dirigente generale C e al dirigente superiore delle amministrazioni dello Stato.
2. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, l'importanza degli enti sara' desunta dal concorso dei seguenti elementi:
a) dimensione della organizzazione territoriale considerata unitariamente negli uffici periferici o negli enti federati, dalla natura dei compiti istituzionali svolti, nonche' dal numero degli assistiti, nel caso degli enti di assistenza;
b) numero dei dipendenti stabilmente e organicamente preposti ai servizi di istituto;
c) volume delle entrate e delle uscite finanziarie di carattere ordinario.
3. I direttori generali, ove particolari esigenze di servizio lo richiedano, sono tenuti a protrarre le prestazioni giornaliere di servizio anche oltre l'orario ordinario, senza diritto al compenso per lavoro straordinario.
4. Nella prima applicazione della presente legge, il provvedimento di cui al primo comma, e' emanato entro un mese dall'entrata in vigore della legge stessa.
Art. 21 Passaggio di qualifica
1. Salve le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 16, il passaggio di qualifica del personale e' consentito, nei limiti e con le modalita' di cui ai successivi commi, nell'ambito dei ruoli amministrativi e tecnici. A tal fine i bandi di concorso di cui all'articolo 5 riservano il 20 per cento dei posti messi a concorso al personale della qualifica immediatamente inferiore dello stesso ruolo che sia in possesso del titolo di studio e delle eventuali specializzazioni richieste dal bando.
2. Si prescinde dal possesso dei predetti titoli di studio e specializzazioni per i ruoli amministrativi, nei riguardi del personale che abbia prestato nella qualifica immediatamente inferiore almeno quattro anni di servizio e risulti in possesso di idonei requisiti in conformita' dei regolamenti degli enti e non sia incorso in alcuna delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 11. Le norme di cui sopra si applicano anche ai ruoli tecnici limitatamente alle qualifiche per le quali non si richiede il diploma di laurea.
3. I posti di cui al secondo comma che rimangono scoperti per mancanza di concorrenti o per inidoneita' medesimi sono conferiti ai concorrenti esterni secondo l'ordine della graduatoria di merito risultante dal concorso.
Art. 22 Passaggi di livello nella dirigenza
1. Il passaggio da un livello inferiore ad uno superiore nell'ambito della dirigenza e' deciso dal consiglio di amministrazione, sentita la commissione del personale, ogni volta che si verifichi una vacanza di posti, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti organici degli enti e non puo' comunque avvenire in mancanza di una permanenza di almeno un triennio nel livello immediatamente inferiore.
Art. 23 Commissione del personale
1. Presso ogni ente e' costituita una commissione del personale presieduta dal presidente dell'ente, o, per sua delega, da un membro del consiglio di amministrazione e composta da dipendenti dell'ente per meta' nominati dall'ente ivi compreso il direttore generale e per meta' eletti da tutto il personale, secondo le norme previste dagli accordi sindacali di cui al successivo articolo 28, ultimo comma.
2. La commissione del personale esprime pareri e formula proposte sulla formazione e modificazione dei regolamenti organici, sulla organizzazione amministrativa, sull'impiego del personale, sulla costituzione dei gruppi di lavoro, sul passaggio del personale da una funzione ad altra equivalente nell'ambito della medesima qualifica ed e' sentita sui trasferimenti, sui provvedimenti di cessazione dal servizio non conseguenti al raggiungimento del limite di eta', sulle proposte di stanziamento di bilancio ed in genere su tutti i provvedimenti che riguardano il personale.
Art. 24 Gruppi di lavoro
1. Nell'ambito degli uffici centrali e periferici possono essere temporaneamente istituiti, sentita la commissione del personale, gruppi di lavoro cui vengono attribuiti la promozione e lo studio di progetti speciali o la trattazione di materie e di affari omogenei.
2. Al gruppo di lavoro partecipano, senza diritto a particolari compensi, dipendenti appartenenti alla stessa qualifica o a diverse qualifiche e ruoli allo scopo di integrare le differenti competenze professionali.
3. I responsabili dei servizi e degli uffici sono riuniti periodicamente in una conferenza presieduta dal direttore generale, per esprimere pareri sull'azione amministrativa e formulare proposte sui provvedimenti da adottare per semplificare le procedure, per ridurre il costo dei servizi, per predisporre gli strumenti idonei ad acquisire il parere dei rappresentanti degli utenti dei servizi dell'ente.
Art. 25 Adeguamento dei regolamenti organici degli enti
1. Ciascun ente, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, dovra' provvedere con apposita delibera ad ordinare i propri servizi, ad adottare o modificare il regolamento organico del personale, in conformita' della presente legge, entro sei mesi dall'approvazione degli accordi sindacali di cui all'articolo 28, ultimo comma.
2. Tale delibera, soggetta ad approvazione secondo i criteri del successivo articolo 29, dovra' definire, tenuto conto delle caratteristiche ed esigenze di ciascun ente, la consistenza organica di ciascun ruolo e qualifica e, in base alle attribuzioni funzionali di ciascun ufficio, il numero dei dirigenti e degli addetti all'ufficio stesso.
3. Scaduto infruttuosamente il termine di cui al primo comma, ai relativi adempimenti provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro vigilante e con il Ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.
Art. 26 Disciplina del trattamento economico
1. Il trattamento economico di attivita', ivi compresa la determinazione delle classi di stipendio e gli scatti di anzianita', la determinazione dello stato giuridico per la parte non prevista dalla presente legge e non demandata ai regolamenti organici degli enti, nonche' la determinazione delle modalita' di elezione delle commissioni del personale entro i limiti stabiliti dalla presente legge, sono regolati per la generalita' dei dipendenti degli enti mediante decreto del Presidente della Repubblica emesso a seguito delle ipotesi di accordo sindacale di cui al successivo articolo 28.
2. Il trattamento economico e' determinato nei limiti di cui al precedente articolo 20 e deve ispirarsi a norme di chiarezza in modo che ai dipendenti degli enti sia assicurata parita' di trattamento economico e parita' di qualifica indipendentemente dall'amministrazione di appartenenza ed in modo da essere finalizzato al perseguimento di una progressiva perequazione delle condizioni giuridiche ed economiche di tutti i dipendenti pubblici.
3. Al personale contemplato dalla presente legge non possono essere attribuiti trattamenti economici accessori ovvero trattamenti integrativi relativi a singoli enti o di categorie di enti all'infuori delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennita' integrativa speciale nella misura e con le forme vigenti per il personale civile dello Stato.
4. Gli accordi sindacali prevederanno la misura percentuale della partecipazione degli appartenenti al ruolo professionale, per l'attivita' da essi svolta, alle competenze e agli onorari giudizialmente liquidati a favore dell'ente.
5. Gli accordi di cui alla presente legge si rinnovano ogni tre anni.
Art. 27 Delegazione degli enti
1. Per la definizione delle ipotesi di accordo sindacale di cui al successivo articolo e' istituita una delegazione degli enti, di cui alla tabella allegata, composta da presidenti di ente ciascuno in rappresentanza degli enti appartenenti alla stessa categoria, secondo la classificazione risultante dall'articolo 20.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, non oltre il novantesimo giorno precedente la scadenza del termine triennale, di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, a nominare, con proprio decreto, la delegazione degli enti su designazione dei presidenti degli enti rappresentati.
3. Per la nomina della prima delegazione si prescinde dalla designazione. Il relativo decreto dovra' essere emanato entro 45 giorni dalla entrata in vigore dalla presente legge. La prima delegazione stabilira' le norme per la designazione da parte di ciascun gruppo del presidente di ente cui e' affidata la propria rappresentanza, nonche' le disposizioni per il funzionamento della delegazione, per il suo rinnovo, per la sostituzione di ciascun componente.
4. Ferma restando l'unicita' della contrattazione nazionale, per l'esame preliminare delle situazioni particolari e specifiche di ciascuna categoria di enti, la delegazione puo' articolarsi in altrettante sottodelegazioni.
Art. 28 Accordi sindacali
1. Alle trattative fra la delegazione degli enti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale dei lavoratori dipendenti partecipano osservatori del Governo.
2. L'ipotesi di accordo raggiunta e' comunicata, entro 15 giorni, al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro.
3. Entro lo stesso termine le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo o non rappresentate nella delegazione delle organizzazioni sindacali di cui al primo comma, possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro le loro osservazioni sulla materia dell'ipotesi di accordo sindacale.
4. Entro i successivi trenta giorni il Consiglio dei Ministri approva la disciplina contenuta nell'ipotesi di accordo o nega l'approvazione.
5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, e' emanata la disciplina contenuta nell'ipotesi di accordo, la quale entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del relativo decreto nella Gazzetta Ufficiale e rimane in vigore fino alla data di pubblicazione del decreto che approva la nuova disciplina.
Art. 29 Controllo sulle delibere degli enti
1. Le delibere con cui gli enti adottano o modificano il regolamento organico, definiscono o modificano la consistenza organica di ciascuna qualifica, il numero dei dirigenti degli uffici e degli addetti agli uffici stessi, sono rimesse a mezzo di raccomandata per l'approvazione al Ministero cui compete la vigilanza sull'ente e al Ministero del tesoro. Alla stessa approvazione sono soggette le delibere con le quali si provvede ad aumentare o modificare gli stanziamenti relativi a spese generali e di personale in conformita' degli accordi sindacali approvati dal Governo.
2. Per le delibere di cui al primo comma dell'articolo 25 e' richiesta, per la parte riguardante l'ordinamento dei servizi anche il concerto del Presidente del Consiglio dei Ministri. A tal fine le suddette delibere sono rimesse, ai sensi del comma precedente, anche al Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. Entro novanta giorni dalla data in cui la deliberazione risulta pervenuta, il Ministro cui compete la vigilanza, di concerto con il Ministro per il tesoro, l'approva o la restituisce all'ente con motivati rilievi per il riesame da parte dell'organo deliberante. Per i rilievi riguardanti vizi di legittimita' devono essere espressamente indicate le norme che si ritengono violate anche con riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
4. I rilievi sono comunicati, per conoscenza, anche al presidente dell'organo interno di controllo dell'ente.
5. Trascorso il termine di novanta giorni la delibera non restituita diventa esecutiva. - Le delibere diventano comunque esecutive, qualora, nonostante i rilievi, siano motivatamente confermate con nuova deliberazione degli organi amministrativi dell'ente, sempreche' i rilievi mossi non attengano a vizi di legittimita' e alla consistenza degli organici.
6. Nel caso di ripetute e gravi inosservanze da parte dell'ente delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Ministero vigilante puo' procedere allo scioglimento del consiglio di amministrazione dell'ente stesso, se direttamente competente, o, in caso diverso, proporne lo scioglimento.
Art. 30 Controllo sui bilanci di previsione
1. Gli enti disciplinati dalla presente legge sono tenuti ogni anno a compilare un bilancio di previsione ed un conto consuntivo, secondo norme uniformi di classificazione delle entrate e delle spese, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Con lo stesso decreto sono approvate norme di amministrazione e
contabilita' degli enti pubblici.
3. Entro dieci giorni dalla delibera di approvazione ciascun ente provvede alla trasmissione al Ministero vigilante e al Ministero del tesoro del bilancio di previsione con allegata la pianta organica vigente comprendente la consistenza numerica del personale di ciascuna qualifica.
4. Restano ferme le norme in vigore sulla approvazione dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi degli enti da parte dei Ministeri vigilanti.
5. Ogni anno, entro il 31 del mese di luglio, ciascun Ministero trasmette al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti sottoposti alla sua vigilanza con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente.
6. Tutti gli enti disciplinati dalla presente legge sono sottoposti al controllo della Corte dei conti, secondo le norme contenute nella legge 21 marzo 1958, n. 259.
Art. 31 Diritti acquisiti
1. Il primo accordo sindacale concluso ai sensi della presente legge dovra' fare salvi gli eventuali trattamenti di miglior favore fruiti dal personale alla data di entrata in vigore della nuova disciplina.
Art. 32 Disposizioni sui membri dei consigli di amministrazione
1. I membri dei consigli di amministrazione degli enti pubblici previsti nella presente legge durano in carica per il tempo previsto nelle leggi istitutive, nei regolamenti o negli statuti e possono essere confermati una sola volta.
2. I membri dei consigli di amministrazione possono essere revocati con le stesse modalita' previste per la loro nomina.
3. Le indennita' di carica previste per gli amministratori sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro che esercita la vigilanza, d'intesa con il Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Tale decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
4. Dei consigli di amministrazione non possono far parte, a nessun titolo, i magistrati ordinari e quelli amministrativi e contabili.
Art. 33 Nomine governative
1. Quando la nomina dei presidenti e dei membri dei consigli di amministrazione degli enti pubblici previsti nella presente legge rientra nella competenza dei Ministri e del Consiglio dei Ministri, di essa deve essere data comunicazione ufficiale alle Camere contenente l'esposizione dei motivi che giustificano la scelta e una biografia delle persone proposte con l'indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano.
Art. 34 Pubblicazione delle delibere
1. Le deliberazioni dei consigli di amministrazione devono essere pubblicate, salvo che tale pubblicazione possa recare danno all'ente o ai terzi, a cura del direttore generale e del direttore della sede su apposito albo da istituire presso la sede centrale e le sedi periferiche degli enti per un periodo non inferiore a quindici giorni.
Art. 35 Enti dipendenti dalle regioni
1. Fermi restando i poteri di costituzione, soppressione e fusione degli enti pubblici operanti nelle materie attribuite alla loro competenza secondo l'articolo 117 della Costituzione le regioni, che non hanno nella materia competenza legislativa primaria, disciplinano con proprie leggi, nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge, lo stato giuridico, il trattamento economico e l'indennita' di fine servizio del personale degli enti pubblici sottoposti al loro controllo o alla loro vigilanza.
Art. 36 Personale a contratto degli enti di ricerca
1. Per particolari esigenze della ricerca scientifica, il Consiglio nazionale delle ricerche, il Comitato nazionale per l'energia nucleare, l'Istituto nazionale di geofisica e l'Istituto nazionale di fisica nucleare hanno facolta' di assumere personale di ricerca avanzata anche di cittadinanza straniera, con contratto a termine di durata non superiore a cinque anni.
2. In relazione a singoli programmi di ricerca e per l'intera durata del programma e' consentita, inoltre, l'assunzione a contratto anche di personale di ricerca e di personale tecnico altamente specializzato.
3. Il personale a contratto in servizio presso gli enti predetti, alla data di entrata in vigore della presente legge, e' inquadrato nei ruoli organici, purche' in possesso alla data dell'inquadramento dei prescritti titoli e requisiti previo giudizio favorevole dell'organo preposto all'amministrazione del personale. Il servizio precedente e' valutato ai fini degli aumenti periodici di stipendio.
4. Il personale predetto che, pur dichiarato meritevole, non trovi sistemazione in ruolo per mancanza di posti, e' trattenuto in servizio a tempo indeterminato e con il trattamento previsto per la corrispondente qualifica di ruolo. Il servizio precedente e' valutato ai fini degli aumenti periodici di stipendio.
5. Sono abrogati l'articolo 17 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, e l'articolo 14 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240.
Art. 37 Dotazioni organiche del CNR
1. Sono abrogate le vigenti disposizioni di legge che fissano i ruoli organici del personale del Consiglio nazionale delle ricerche.
2. Alla determinazione di tali ruoli si provvede con il regolamento organico da emanare dal predetto ente ai sensi del precedente articolo 29.
Art. 38 Ruoli e qualifiche
1. Per gli enti inclusi nella categoria della ricerca scientifica il ruolo tecnico e quello professionale possono essere unificati in un ruolo unico comprendente quattro qualifiche funzionali corrispondenti ai titoli di studio e di specializzazione professionale.
2. I ricercatori dipendenti dagli enti suddetti sono inquadrati, salvo che non sia diversamente disposto dalle leggi vigenti, nel ruolo professionale.
Art. 39 Consultazione del personale
1. Negli enti inclusi nella categoria della ricerca scientifica, il consiglio di amministrazione o gli organi amministrativi competenti prima di deliberare sui programmi di attivita' e sugli indirizzi finanziari ed organizzativi per l'attuazione dei programmi medesimi, devono sentire il parere di una commissione, eletta dal personale addetto alla ricerca, secondo le norme fissate dai rispettivi regolamenti.
Art. 40 Personale comandato
1. Il personale degli enti di cui all'articolo 36 puo' essere comandato, nell'interesse e nell'ambito dei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza, a prestare servizio presso amministrazioni pubbliche, universita' italiane o straniere, centri, istituti o laboratori nazionali, internazionali o stranieri od altri organismi di ricerca, previo consenso o su richiesta di dette amministrazioni.
2. Nel caso che il comando sia disposto su richiesta dell'amministrazione di destinazione il trattamento economico dovra' essere interamente a carico dell'ente medesimo.