Sez. 6 - L, Ordinanza n. 24184 del 29/11/2016 (Rv. 642276 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - PREESISTENZA | Soggetto già titolare di indennità di accompagnamento - Pensione di inabilità - Spettanza - Condizioni.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - PREESISTENZA
Il soggetto titolare di indennità di accompagnamento da epoca antecedente alla costituzione del rapporto di lavoro, prestazione non incompatibile con una residua abilità lavorativa, può avere altresì diritto alla pensione di inabilità ex art. 2 della l. n. 222 del 1984, ove sia accertato, rispetto alla iniziale situazione di invalidità, un aggravamento tale da determinare un’assoluta e permanente impossibilità di svolgere l’attività lavorativa.
Riferimenti normativi: Legge 02/11/1980 num. 18 CORTE COST., Legge 06/12/1984 num. 222 art. 2 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)