diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 12658 del 08/07/2004 (Rv. 574380 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | In Genere.
Stato
decisa il 2004-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574380-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ. [ che impone di valutare gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, e che trova applicazione -quale espressione di un principio generale di economia processuale, nonché in base al canone interpretativo, di rilievo costituzionale, di razionalità e di uguaglianza- anche per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali dovute ai mutilati e invalidi civili ai sensi della Legge n. 118 del 1971 (di conversione del D.L. n. 5 del 1971) e per l'indennità di accompagnamento di cui alla Legge n.18 del 1980], l'assicurato, ove abbia proposto domanda di attribuzione di assegno di invalidità e nel corso del giudizio sia stata accertata a suo carico la sussistenza di aggravamenti o nuove infermità tali da determinare una assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, può nel medesimo giudizio avanzare domanda di pensione d'inabilità, giacché egli sarebbe altrimenti costretto, secondo quanto dispone l'art. 11 legge n. 222 del 1984, ad attendere l'esito del giudizio e a ricominciare successivamente l'iter amministrativo, con l'oggettiva preclusione di una piena tutela del suo diritto proprio in una situazione che maggiormente richiede sollecita tutela in ragione del grave stato di salute e della conseguente inabilità ad ogni proficuo lavoro, risultando pertanto conseguentemente lesiva di diritti fondamentali, quali quelli garantiti dagli artt. 3, 24 e 38 Cost., non assumendo rilievo, in contrario, la diversità dei requisiti posti a base dell'assegno di invalidità e della pensione d'inabilità - da apprezzarsi unicamente con riguardo al diverso grado di compromissione della capacità lavorativa e non anche ai requisiti assicurativi e contributivi -, in quanto la rinunzia alla retribuzione e ad ogni trattamento sostitutivo o integrativo della stessa e la cancellazione da elenchi o albi professionali di cui all'art. 2, secondo comma, Legge n. 222 del 1984 non integrano requisiti costitutivi ulteriori per il sorgere del diritto alla pensione di inabilità, bensì mere condizioni di erogabilità del trattamento pensionistico, in relazione ad un diritto già sorto e riconosciuto per effetto di quelli medico-legali e contributivi.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Legge 11/02/1980 num. 18 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 CORTE COST., Decreto Legge 30/01/1971 num. 5, Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 com. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)