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Sez. 2, Sentenza n. 3695 del 11/08/1989 (Rv. 463629 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER USUCAPIONE - REQUISITI - APPARENZA - ESTREMI - OPERE VISIBILI - ESISTENZA SUL FONDO SERVENTE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ESISTENZA DI TUBAZIONI SOTTERRANEE PER LO SCARICO DI ACQUE MA NON DI MANUFATTI ESTERNI.*
Stato
decisa il 1989-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463629-01

SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER USUCAPIONE - REQUISITI - APPARENZA - ESTREMI - OPERE VISIBILI - ESISTENZA SUL FONDO SERVENTE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ESISTENZA DI TUBAZIONI SOTTERRANEE PER LO SCARICO DI ACQUE MA NON DI MANUFATTI ESTERNI.*

Il requisito dell'apparenza, che, insieme con quello della permanenza, condiziona l'usucapibilità della servitù (art. 1061 cod. civ.), postula una situazione oggettiva di fatto, rivelatrice di per se stessa dall'assoggettamento di un fondo ad un altro per l'esistenza di opere inequivocabilmente destinate all'Esercizio della servitù. Tali opere debbono, pertanto, essere visibili - in modo da rendere palese a chiunque la presenza di una modificazione esteriore, rivolta a determinare il vincolo di asservimento di uno dei due fondi all'altro - ma non necessariamente situate sul fondo servente, potendosi il requisito dell'apparenza della servitù desumere da qualsiasi elemento di fatto, ancorché emergente dal fondo dominante, il quale dia la visione certa, all'esterno, dell'asservimento del fondo vicino. (nella specie, in applicazione di tali principi, la C.S. ha cassato la decisione dei giudici di merito, che avevano ritenuto intervenuta l'usucapione, poiché dalla sentenza impugnata risultava l'esistenza di tubazioni sotterranee per lo scarico delle acque, ma non quella di manufatti esterni che indicassero il rapporto di subordinazione tra i fondi. (Conf 9038/87, mass n 456314; (Conf 282/80, mass n 403668).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1061

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)