Sez. 2, Sentenza n. 9038 del 05/12/1987 (Rv. 456314 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER USUCAPIONE - SERVITÙ APPARENTI - REQUISITO DELLA VISIBILITÀ DELLE OPERE - NOZIONE.*
SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER USUCAPIONE - SERVITÙ APPARENTI - REQUISITO DELLA VISIBILITÀ DELLE OPERE - NOZIONE.*
Il requisito dell'"apparenza" delle servitù, richiesto ai fini dell'acquisto delle servitù per usucapione (art. 1061 cod. civ.), si configura come presenza di segni visibili, di opere di natura permanente, obiettivamente destinate al suo Esercizio e che rivelino, in maniera inequivoca, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente. La "visibilità" delle opere integra, pertanto, un elemento obiettivo, che non può essere sostituito dal dato puramente soggettivo della conoscenza delle opere né da segni esteriori che, pur lasciando supporre l'esistenza di opere, non siano idonee a rivelare la concreta situazione dei luoghi e lo stato di asservimento tra i due fondi. (nella specie, in applicazione di tale principio, la C.S. ha confermato la decisione dei giudici del merito che avevano ritenuto acquistata per usucapione la servitù relativa ai soli tubi di scarico, visibili dal proprietario della casa vicina, e non pure agli apparecchi igienici-sanitari, posti all'interno dell'abitazione (e non visibili dall'esterno), a nulla rilevando che i predetti tubi ne lasciavano supporre l'esistenza, in quanto essi non rivelavano altresì, e tanto meno in modo inequivoco, se tali apparecchi fossero sistemati a distanza irregolare oppure regolare rispetto al confine tra i due edifici). (Conf 1028/84, mass n 433200; (Conf 3452/84, mass n 435472).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1061
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)