Sez. U, Sentenza n. 2411 del 16/06/1975 (Rv. 376285 - 01)
URBANISTICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITA COSTRUTTIVA EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - ONERI NON PREVISTI DA LEGGI - INOSSERVANZA DEL PRIVATO - REVOCA O DECADENZA DALLA LICENZA - VIOLAZIONE DI DIRITTO SOGGETTIVO - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
URBANISTICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITA COSTRUTTIVA EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - ONERI NON PREVISTI DA LEGGI - INOSSERVANZA DEL PRIVATO - REVOCA O DECADENZA DALLA LICENZA - VIOLAZIONE DI DIRITTO SOGGETTIVO - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
L'autorita amministrativa, allorche si avvalga del potere di concedere la licenza edilizia per imporre ai privati, sacrifici ed oneri non previsti da alcuna norma giuridica, esercita un potere di cui non dispone e che, correlativamente, difetta anche del corrispondente potere sanzionatorio, allorche dalla inosservanza di tali oneri o limitazioni intenda avvalersi per adottare provvedimenti di revoca o di decadenza della licenza stessa. Solo in questi casi, risolvendosi l'Esercizio del potere amministrativo nell'affermazione di un potere inesistente, si verifica la lesione del diritto soggettivo del privato e non e dubbio che la cognizione e lo accertamento dell'illegittimita dell'atto in relazione all'oggetto dedotto in giudizio rientrino nella Competenza del giudice ordinario.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 113, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Regio Decr. Legge 25/03/1935 num. 640 art. 4, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)