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Sez. U - , Ordinanza n. 3125 del 09/02/2021 (Rv. 660357 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Contratto contenente clausola di proroga della giurisdizione - Cessione - Controversia tra le parti originarie - Efficacia del patto sulla giurisdizione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660357-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

La clausola di proroga della giurisdizione contenuta in un contratto oggetto di cessione non può essere invocata nella controversia intervenuta successivamente a tale modifica tra le parti originarie, dal momento che una di esse, non essendo più parte contraente, è libera dall'impegno contrattuale in precedenza assunto. (In applicazione del principio la S.C. ha escluso l'applicabilità della clausola in relazione alla domanda di risarcimento del danno per illegittima risoluzione contrattuale proposta, nei confronti di un ente pubblico svedese, da una società italiana, aggiudicataria di un appalto riguardante un progetto infrastrutturale da realizzare in Svezia, la quale aveva ceduto i contratti di appalto – contenti clausola di giurisdizione esclusiva della Svezia - ad una società svedese).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)