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Sez. U - , Sentenza n. 7736 del 07/04/2020 (Rv. 657532 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Art. 23 Reg. CE n. 44 del 2001 - Contratto contenente clausola di proroga della giurisdizione - Cessione del credito nascente dal contratto - Efficacia del patto sulla giurisdizione tra le parti originarie - Sussistenza - Applicabilità della clausola nei confronti del cessionario - Configurabilità - Autonomo patto sulla giurisdizione tra cessionario e ceduto - Ammissibilità - Eccezioni opponibili dal debitore ceduto.
Stato
decisa il 2020-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657532-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

In tema di giurisdizione, ai sensi dell'art. 23 del regolamento CE n. 44 del 2001 ed avuto riguardo ai principi elaborati dalla Corte di giustizia (sentenza del 27 gennaio 2000 in causa C-8/1998; sentenza del 20 aprile 2016 in causa C-366/2013), la clausola di proroga della giurisdizione, contenuta nel contratto da cui è sorto un credito oggetto di successiva cessione, continua ad essere efficace tra le parti originarie ed è applicabile anche al cessionario, il quale sia succeduto nella posizione del creditore cedente verso il debitore ceduto, atteso che quest'ultimo non può trovarsi, in virtù della cessione, in posizione diversa da quella che aveva rispetto al cedente; è tuttavia salva la diversa e alternativa pattuizione con cui il ceduto, in sede di adesione alla cessione, abbia concordato con il cessionario di attribuire la competenza giurisdizionale ad altra autorità giudiziaria, spettando, peraltro, la legittimazione a far valere l'inoperatività della clausola originaria unicamente al cessionario e non al ceduto, che può opporre al primo soltanto le eccezioni opponibili al cedente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)