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Sez. 2, Sentenza n. 18750 del 26/09/2005 (Rv. 584801 - 01)

POSSESSO - ACQUISTO - ACCESSIONE | Accessione del possesso ex art. 1146, secondo comma, cod. civ. - Acquisto per usucapione di un diritto reale limitato - Condizioni - Titolo astrattamente idoneo all'acquisto del medesimo diritto oggetto del possesso - Necessità - Fondamento - Fattispecie in tema di servitù di veduta.
Stato
decisa il 2005-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584801-01

POSSESSO - ACQUISTO - ACCESSIONE

In tema di usucapione, colui che - ai fini dell'accessione prevista dall'art. 1146 comma secondo cod. civ. - intende unire il proprio possesso a quello del dante causa deve fornire la prova di avere acquistato con un titolo astrattamente idoneo al trasferimento (ancorché invalido o proveniente "a non domino") il medesimo diritto oggetto del possesso; pertanto, con riferimento all'usucapione di un diritto reale limitato come quello di servitù, il titolo idoneo non può essere costituito dal contratto di vendita del fondo (preteso) dominante nel quale non sia specificamente menzionata la servitù, atteso che l'accessione nel possesso opera nei soli limiti del titolo traslativo, sicchè il trasferimento del fondo dominante può essere sufficiente a trasferire la servitù esclusivamente nel caso in cui questa sia già sussistente a favore del fondo alienato ma non nell'ipotesi in cui sia in corso il possesso "ad usucapionem" da parte del cedente. (Nella specie, è stato escluso che, in relazione all'acquisto per usucapione di una servitù di veduta, ricorressero le condizioni per l'accessione del possesso invocata dall'acquirente della proprietà del fondo preteso dominante, atteso che nel contratto di compravendita non si faceva alcuna menzione dell'esistenza di un diritto di servitù a favore del fondo medesimo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 146 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1158

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)