Sez. 2, Sentenza n. 11131 del 15/05/2006 (Rv. 589650 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER USUCAPIONE | Immobile costruito in violazione dell'art. 873 cod. civ. - Diritto del successore a titolo particolare di mantenerlo a distanza illegale - Natura - Servitù continua - Acquisto per usucapione - Accessione del proprio possesso a quello del dante causa - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento.
SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER USUCAPIONE
Nell'ipotesi di alienazione di un immobile realizzato in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 873 cod. civ., il successore a titolo particolare che invochi l'acquisto per usucapione del diritto (servitù) di mantenerlo a distanza inferiore a quella legale può, in virtù del principio dell'accessione di cui al secondo comma dell'art.1146 cod. civ., unire al proprio possesso quello del suo dante causa, giacchè in materia di servitù - trattandosi di un diritto di natura reale - occorre fare riferimento al dato obiettivo del rapporto tra i fondi, non assumendo rilievo le persone che la esercitano e coloro che hanno un interesse contrario; d'altra parte, ai fini dell'acquisto per usucapione di una servitù continua (come appunto quella in oggetto), è sufficiente l'esistenza della prescritta durata ventennale di opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1031, Cod. Civ. art. 1061, Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1146 com. 2, Cod. Civ. art. 1158
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)