Sez. L, Sentenza n. 13415 del 12/12/1991 (Rv. 475021 - 01)
Procedimenti cautelari - Provvedimenti d'urgenza - In genere | Emissione con riguardo a norme escludenti il diritto con essi riconosciuto con correlativa questione di legittimità costituzionale e sospensione conseguente del giudizio del merito - Illegittimità - Carattere anomalo - Ricorso per cassazione - Esperibilità.
Procedimenti cautelari - Provvedimenti d'urgenza - In genere
Il provvedimento d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. illegittimamente emesso con riguardo a norme che escludono il diritto con esso riconosciuto e per le quali è stata sollevata questione di legittimità costituzionale con sospensione del giudizio di merito, ha carattere abnorme, in quanto è correlato solo formalmente alla previsione normativa che attribuisce efficacia temporanea al provvedimento cautelare di tutela interinale dei diritti, la sorte del quale è affidata alla sentenza di merito, costituendo bensì una tutela in attesa del futuro ed eventuale riconoscimento dei diritti correlativi; tale atto anomalo - la cui caducazione non può essere ancorata alla prosecuzione del giudizio di merito e all'appello - è suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 111 secondo comma Cost., che ne consente la verifica di legittimità.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)