Sez. U, Ordinanza n. 23542 del 18/11/2015 (Rv. 637245 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Provvedimento d'urgenza in materia non soggetta a tutela cautelare - Non applicazione di norma per contestuale sollevamento di questione di legittimità costituzionale - Questioni di giurisdizione - Esclusione - Inammissibilità - Fattispecie in materia di giudizio elettorale.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO
È inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione che si fondi sull'asserito eccesso di potere giurisdizionale del giudice di primo grado per aver questi adottato un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. (nella specie, a tutela del ricorrente nelle more di un giudizio di costituzionalità contestualmente sollevato), assumendo che, nella specifica materia, la tutela cautelare sia preclusa "ex lege", e, inoltre, per non aver applicato la norma della cui legittimità dubitava, trattandosi di questioni non identificabili come di giurisdizione ai sensi degli artt. 37 e 41 c.p.c., che la Corte di cassazione, a sezioni unite, possa essere chiamata a risolvere. (Nella specie, impugnato e sospeso dal giudice il d.P.C.M. con cui era stata disposta la sospensione dalla carica del presidente della regione Campania ex art. 22 del d.lgs. n. 150 del 2011, la S.C, nell'affermare l'enunciato principio di diritto, ha peraltro osservato che, eventualmente, un conflitto di attribuzioni avrebbe potuto essere sollevato dal Governo in quanto autore del contestato d.P.C.M.).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Costituzione art. 134, Legge Cost. 11/03/1953 num. 87 art. 37, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 22, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)