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Sez. L, Sentenza n. 2018 del 22/02/1995 (Rv. 490633 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Irregolarità e scorrettezze di un funzionario di una Cassa di Risparmio - Accertamenti, da parte della guardia di finanza e dei servizi ispettivi interni, di un'ampiezza e di una gravità di esse assai maggiori di quelle accertate due anni prima dagli organi di vigilanza interni - Requisiti della immediatezza della contestazione - Configurabilità.
Stato
decisa il 1995-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490633-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI

Correttamente il giudice di merito esclude la violazione del requisito della immediatezza in caso di contestazione disciplinare attinente all'operato di un funzionario di una cassa di risparmio, quando da indagini compiute dalla guardia di finanza e poi dai servizi ispettivi interni (in connessione anche a procedimenti penali e alla dichiarazione di fallimento di un cliente della Cassa)siano emerse irregolarità e scorrettezze di ampiezza e gravità assai maggiori di quelle accertate circa due anni prima dagli organi di vigilanza interni e occasione all'epoca di diffida e richiamo da parte della direzione aziendale (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con cui il giudice di merito aveva ritenuto giustificato anche nel merito il provvedimento di destituzione del dipendente e ha osservato che gli obblighi gravanti sugli organi di vigilanza interni non fanno presupporre automaticamente la conoscenza dei comportamenti scorretti dei dipendenti da parte dell'organo preposto a valutarli sotto il profilo disciplinare, particolarmente quando sussista - come nella vicenda oggetto del giudizio - un clima aziendale di grave lassismo.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)