Sez. L, Sentenza n. 12617 del 23/11/1991 (Rv. 474763 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Inadempimento e recesso | Immediatezza fra intimazione e fatto contestato - Carattere relativo - Conseguenza - Differimento del recesso - Misure cautelari adottate nell'intervallo - Rilevanza.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Inadempimento e recesso
L'immediatezza, che costituisce essenziale requisito di legittimità del licenziamento in tronco, deve essere intesa in senso relativo - tenendo conto cioè del tempo necessario per la ricostruzione e la valutazione della condotta del lavoratore - ed apprezzata in relazione alla sua specifica "ratio", nel senso che l'intervallo temporale fra l'intimazione del licenziamento ed il fatto contestato al lavoratore assume rilievo solo in quanto rivelatore dell'insussistenza, nel caso concreto, di una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto; con la conseguenza che, nonostante il differimento del recesso, l'incompatibilità degli addebiti con la prosecuzione del rapporto ben può essere desunta da misure cautelari, come la sospensione o il trasferimento, adottate in detto intervallo dal datore di lavoro, giacché tali misure - specialmente se l'adozione di esse sia prevista dalla disciplina collettiva del rapporto - dimostrano la permanente volontà del datore di lavoro di irrogare (eventualmente) la sanzione del licenziamento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)