Sez. 2 - , Sentenza n. 2893 del 15/11/2019 Ud. (dep. 24/01/2020) Rv. 277964 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Sospensione del procedimento imposta da una particolare disposizione di legge - Carattere indebito, successivamente accertato, della sospensione - Considerazione nel computo del termine di prescrizione - Esclusione - Fattispecie.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
La sospensione del corso della prescrizione, quando si ricollega alla sospensione del procedimento imposta da una particolare disposizione di legge, è condizionata dall'esatta applicazione della norma che la prevede, di talchè ne va esclusa la considerazione, nel computo del termine prescrizionale, quando il giudice riconosce che la sospensione del procedimento è stata indebitamente disposta, a nulla rilevando che il relativo provvedimento sia stato adottato su richiesta dell'imputato o del suo difensore. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio la decisione del giudice distrettuale che aveva considerato sospesa la prescrizione a seguito del rinvio dell'udienza per adesione dei difensori, fra cui quello nominato al ricorrente ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., all'astensione indetta dall'associazione di categoria, nonostante la contemporanea ricorrenza di una nullità derivante dall'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore di fiducia del ricorrente stesso, onde le ragioni del rinvio non potevano essere imputate alla sola richiesta dei difensori astenuti).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)