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Sez. 3, Sentenza n. 7242 del 27/01/2004 Ud. (dep. 20/02/2004) Rv. 227278 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Sospensione del relativo corso in caso di sospensione del procedimento imposta da una particolare disposizione di Legge - Carattere indebito, successivamente accertato, della sospensione del procedimento disposta dal giudice - Considerazione della sospensione nel computo del termine prescrizionale - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-01-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227278-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

La sospensione del corso della prescrizione, quando si connette - in applicazione del comma primo dell'art. 159 cod. pen. - ad una sospensione del procedimento imposta da una particolare disposizione di Legge, è condizionata dall'esatta applicazione di quest'ultima, di talché ne va esclusa la considerazione, nel computo del termine prescrizionale, quando il giudice riconosce che la sospensione del procedimento è stata indebitamente disposta, a nulla rilevando che il relativo provvedimento sia stato adottato su richiesta dell'imputato o del suo difensore (Fattispecie relativa alla sospensione del giudizio di legittimità disposta ai sensi dell'art. 5 comma secondo della Legge 12 giugno 2003, n. 133, in tema di cd. "patteggiamento allargato", norma transitoria successivamente ritenuta inapplicabile nei giudizi di impugnazione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Legge 12/06/2003 num. 134 art. 5 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)