Sez. 5, Sentenza n. 1217 del 07/12/1971 Ud. (dep. 01/03/1972) Rv. 120331 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - EFFETTO DEVOLUTIVO - MOTIVI - MOTIVI AGGIUNTI - AMMISSIBILITA - ESCLUSIONE - QUESTIONI NUOVE - ESAME - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - EFFETTO DEVOLUTIVO - MOTIVI - MOTIVI AGGIUNTI - AMMISSIBILITA - ESCLUSIONE - QUESTIONI NUOVE - ESAME - ESCLUSIONE.*
Nel vigente sistema processuale penale, non sono consentiti motivi aggiunti in fase di appello, posto che essi sono espressamente previsti dalla legge soltanto per il ricorso per Cassazione. Le questioni nuove prospettate dalla difesa in grado di appello al di fuori dei motivi presentati in termine non comportano una estensione dell'ambito del devolutum ne comunque l'Obbligo, per il giudice di appello, di prenderle in esame, salvo che si tratti di questioni rilevabili di ufficio, come sarebbero quelle attinenti alle nullita assolute. (V 112344, 112203, anno 1969, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 529 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 511 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)