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Sez. 4, Sentenza n. 1499 del 26/09/1980 Ud. (dep. 26/02/1981) Rv. 147759 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA E INAMMISSIBILITA - MOTIVI DI RICORSO - MOTIVI NUOVI IN CASSAZIONE - MANCANZA DI SPECIFICA IMPUGNAZIONE SU DI UN PUNTO IN GRADO DI APPELLO - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-09-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/147759-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA E INAMMISSIBILITA - MOTIVI DI RICORSO - MOTIVI NUOVI IN CASSAZIONE - MANCANZA DI SPECIFICA IMPUGNAZIONE SU DI UN PUNTO IN GRADO DI APPELLO - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*

Dal principio della specificita dei motivi, dalla cui violazione dell'art 201 settimo comma cod proc pen fa conseguire la inammissibilita della impugnazione, scaturisce la conseguenza logica che il ricorso per Cassazione non e proponibile per motivi relativi alle statuizioni del giudice di primo grado, che esorbitino dai limiti entro i quali il procedimento fu devoluto al giudice di appello, perche nelle parti o sui punti non investiti dall'appello la sentenza ha acquistato autorita di cosa giudicata. (sulla necessita che l'impugnazione per Cassazione riguardi punti o parti investiti gia dall'appello V mass n 146633, 145745, 144534, 144446 anno 1980 ed ivi massime citate; 137915, 140447 anno 1978; 132563 anno 1976; 116067, 115802 anno 1970; 113315, 113522, 111529, 110893, 110397, 110048 anno 1969; 108082 anno 1968; 105238 anno 1967; 103040, 100987, 100230 anno 1966; sulla inammissibilita del ricorso sui punti non illustrati dall'appello mass n 127485 anno 1974; mass n 120331 anno 1972; mass n 117166 anno 1971).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 201 com. 7, Cod. Proc. Pen. art. 529 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)