Sez. 2, Sentenza n. 1391 del 07/02/1992 (Rv. 475632 - 01)
Appalto (contratto di) - Garanzia - Per le difformità e vizi dell'opera - In genere | Vizi e difetti della materia impiegata - Responsabilità dell'appaltatore - Esclusione aprioristica - Insussistenza - Deroga.
Appalto (contratto di) - Garanzia - Per le difformità e vizi dell'opera - In genere
La regola secondo cui la responsabilità dell'appaltatore per vizi e difetti della materia impiegata non è a priori esclusa dall'essere stata essa scelta dallo stesso committente, può trovare valida deroga nelle private pattuizioni, ove prevalga l'esigenza di sottrarre l'appaltatore all'onere di complessi accertamenti preventivi, come nel caso in cui il committente riservi al direttore dei lavori un potere insindacabile di scelta e di controllo dei materiali tale da escludere ogni facoltà di determinazione e di decisione dell'appaltatore al riguardo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1663, Cod. Civ. art. 1667
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)