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Sez. 1, Sentenza n. 8035 del 27/06/1992 (Rv. 477960 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima | Sentenze della Corte Costituzionale n. 5 del 1980 e n. 223 del 1983 - Conseguente applicazione del criterio valutativo di cui all'art. 39 della legge n. 2359 del 1865 - Espropriante - Condanna al risarcimento dell'ulteriore danno da svalutazione monetaria - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1992-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477960-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima

Con riguardo ad espropriazione disposta a norma della legge 22 ottobre 1971 n. 865, nel caso in cui l'espropriante abbia puntualmente depositato l'indennità fissata in sede amministrativa e l'espropriato, opponendosi alla stima, abbia ottenuto l'applicazione del più favorevole criterio valutativo di cui all'art. 39 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 5 del 1980 e n. 223 del 1983 (che hanno eliminato, per le aree edificabili, i criteri indennitari previsti dalla citata legge n. 865 del 1971 e dalla legge 29 luglio 1980 n. 385), l'espropriante può essere condannato (in relazione alla differenza) al risarcimento dell'ulteriore danno da svalutazione monetaria per "mora debendi", ai sensi del secondo comma dell'art. 1224 cod. civ., soltanto a decorrere dalla seconda delle citate sentenze, difettando, per il periodo anteriore, la colpevolezza del ritardo nell'adempimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)