Sez. U, Ordinanza n. 2060 del 11/02/2003 (Rv. 560398 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Riforma del diritto internazionale privato - Legge n. 218 del 1995 - Giurisdizione italiana - Ambito - Criterio generale della cittadinanza del convenuto - Esclusione - Dato obiettivo del domicilio o della residenza del convenuto in Italia - Rilevanza.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
Nel vigente sistema di diritto internazionale privato (legge 31 maggio 1995, n. 218) - essendo venuto meno, a seguito dell'abrogazione dell'art. 4 cod. proc. civ., ogni riferimento allo straniero ai fini della determinazione dell'ambito della giurisdizione del giudice italiano - assume rilevanza, quale criterio generale di radicamento della competenza giurisdizionale del giudice italiano, solo il dato obiettivo del domicilio o della residenza del convenuto in Italia, senza che possa più farsi distinzione tra convenuto italiano o straniero.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 4, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 CORTE COST., Legge 21/06/1971 num. 804, Tratt. Internaz. 27/09/1968
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)