Sez. 1, Sentenza n. 2058 del 03/05/1989 (Rv. 462635 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - DECESSO DELLO ASSEGNATARIO - CESSIONE IN FAVORE DI CONGIUNTI - RIFORMA DELLA DOMANDA - TERMINE RELATIVO - INOSSERVANZA - DECADENZA - RILEVABILITÀ DI UFFICIO.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - DECESSO DELLO ASSEGNATARIO - CESSIONE IN FAVORE DI CONGIUNTI - RIFORMA DELLA DOMANDA - TERMINE RELATIVO - INOSSERVANZA - DECADENZA - RILEVABILITÀ DI UFFICIO.*
In tema d'edilizia economica e popolare, l'art. 10 quarto comma del d.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2 (e successive modificazioni), il quale, per la cessione dell'alloggio in favore, di congiunti dell'assegnatario, quando questi sia deceduto dopo aver presentato la relativa domanda, esige la conferma dell'istanza entro trenta giorni dall'evento, fissa un termine di decadenza, la cui osservanza condiziona il diritto alla cessione. Pertanto, nella controversia promossa dai congiunti dell'assegnatario per far valere tale diritto, il riscontro dell'inutile decorso del suddetto termine, quale fatto ostativo all'accoglimento della domanda, deve essere effettuato dal giudice, vertendosi in materia sottratta alla disponibilità delle parti, anche d'ufficio, senza che si richieda un'eccezione in proposito dell'istituto assegnante.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2969, DPR 17/01/1959 num. 2 art. 10, Legge 27/04/1962 num. 231 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)