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Sez. 1, Sentenza n. 9259 del 02/09/1995 (Rv. 493872 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE | Morte dell'assegnatario successiva alla domanda di riscatto - Conferma presentata dai congiunti indicati all'art. 10 comma quarto della legge n. 2311 del 1962 - Chiamata congiunta dei soggetti indicati - Conseguenze.
Stato
decisa il 1995-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493872-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE

L'art. 10 comma quarto del d.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2 (modificato dall'art. 7 della legge 27 aprile 1962 n. 231), che consente al coniuge, ai discendenti entro il terzo grado ed agli ascendenti conviventi dell'assegnatario di alloggio economico e popolare di confermare, dopo il decesso di quest'ultimo, la domanda di riscatto dallo stesso in precedenza presentata prima del decesso nel termine di trenta giorni dall'evento, prevede un chiamata congiunta, e non in ordine successivo, dei soggetti indicati, con la conseguenza, per un verso, che l'esercizio del diritto di riscatto da parte di uno dei soggetti legittimati non impedisce la decadenza degli altri e, per l'altro verso, che, ove il soggetto che ha legittimamente e tempestivamente esercitato il riscatto sia deceduto prima dell'assegnazione in proprietà dell'alloggio, non è possibile una riapertura del termine in favore degli altri aventi diritto che non avevano esercitato il riscatto tempestivamente (nella specie, deceduto il coniuge superstite dell'assegnatario che aveva tempestivamente confermato la domanda di riscatto, la figlia aveva a sua volta confermato il riscatto dopo la scadenza del termine iniziale; la Corte di Cassazione ha ritenuto tardiva la conferma).

Riferimenti normativi: Legge 27/04/1962 num. 231 art. 7, DPR 17/01/1959 num. 2 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)