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Sez. 2, Sentenza n. 2603 del 09/12/1970 (Rv. 348989 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA DI ANZIANITA - INTERESSI - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1970-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348989-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA DI ANZIANITA - INTERESSI - DECORRENZA.*

Le indennita di anzianita e di preavviso devono essere corrisposte dal datore di lavoro al dipendente all'atto della cessazione del rapporto e, qualora il pagamento ne sia differito, su di esse decorrono gli interessi corrispettivi di pieno diritto, indipendentemente dalla mora, ai sensi dell'art 1282 cod civ, trattandosi di somme di danaro liquido ed esigibile, ne la necessita di procedere alla Determinazione quantitativa esclude l'estremo della liquidita fin quando siano effettuati i relativi conteggi, essendo il credito liquido non solo quando sia determinato nel suo ammontare sin dall'inizio, ma anche quando sia determinabile attraverso un procedimento di mero calcolo, sulla base di elementi aritmetici questo principio non e peraltro applicabile nell'ipotesi in cui il lavoratore abbia chiesto al giudice di determinare un trattamento economico diverso da quello precedentemente goduto, e quindi innovativo rispetto alle intese pregresse.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)