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Sez. L, Sentenza n. 3048 del 08/07/1977 (Rv. 386613 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - DI PREAVVISO - INTERESSI CORRISPETTIVI - DECORRENZA - DALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO - CONDIZIONI - LIMITI - SUCCESSIVA SENTENZA COSTITUTIVA SULLA RETRIBUZIONE.*
Stato
decisa il 1977-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386613-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - DI PREAVVISO - INTERESSI CORRISPETTIVI - DECORRENZA - DALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO - CONDIZIONI - LIMITI - SUCCESSIVA SENTENZA COSTITUTIVA SULLA RETRIBUZIONE.*

Le indennita di anzianita e di preavviso, che devono essere corrisposte al lavoratore nel momento della cessazione del rapporto, producono interessi corrispettivi di pieno diritto, ai sensi dello art 1282 cod civ, qualora a quella data siano liquide, o liquidabili in base a mero calcolo aritmetico, sulla base di dati retributivi conosciuti o conoscibili da parte del datore di lavoro. Ne consegue che una successiva pronuncia giudiziale, circa l'entita della retribuzione spettante al lavoratore, puo valere ad escludere il decorso di detti interessi, dalla data della risoluzione del rapporto, solo se la pronuncia medesima abbia portata costitutiva della misura della retribuzione, ai sensi dell'art 2099 secondo comma cod civ, non anche nel caso in cui accerti e dichiari la retribuzione dovuta in forza di patti contrattuali o norme previgenti alla cessazione del rapporto, e, quindi, tali da dover essere a quell'epoca conosciute ed applicate dal datore di lavoro. (V 3395/75, mass n 377537; (V 2603/70, mass n 348989).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)