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Sez. 2, Sentenza n. 1625 del 17/11/1972 Ud. (dep. 23/02/1973) Rv. 123373 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - INVASIONE DI TERRENI O EDIFICI - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - REATO NECESSARIAMENTE ISTANTANEO - ESCLUSIONE - REATO EVENTUALMENTE PERMANENTE.*
Stato
decisa il 1972-11-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/123373-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - INVASIONE DI TERRENI O EDIFICI - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - REATO NECESSARIAMENTE ISTANTANEO - ESCLUSIONE - REATO EVENTUALMENTE PERMANENTE.*

L'introduzione nell'immobile altrui al fine di occuparlo o di trarne altrimenti profitto e sufficiente per integrare il reato previsto dall'art 633 cod pen, ma non attribuisce allo stesso sempre e necessariamente il carattere di reato istantaneo. Esso e tale quando l'attivita criminosa si esaurisca in unico contesto, senza protrarsi cioe nel tempo in Forma di occupazione, mentre, quando cio si verifica, il reato e permanente, giacche la situazione realizzata(inerente alla violazione del diritto altrui mediante l'abusivo insediamento nell'immobile altrui)permane, fino a quando l'agente abbandoni l'immobile, non gia come semplice effetto di un comportamento antigiuridico iniziale, ma come permanente violazione della legge penale, nella sua manifestazione tipica, inscindibilmente legata alla condotta dell'agente. (V 117318, anno 1971; 112005, anno 1969).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 633 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)