Sez. 3, Sentenza n. 1696 del 13/03/1980 (Rv. 405309 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - SOLIDARIETA - IN GENERE - PARTECIPAZIONE DI UNA PLURALITA DI SOGGETTI AL PROCESSO PRODUTTIVO DI UN BENE - ASSEMBLAGGIO DI QUESTO DA PARTE DELL'ACQUIRENTE DI UN PEZZO DIFETTOSO - RESPONSABILITA DELLO ACQUIRENTE MEDESIMO PER I DANNI DERIVATI DALL'USO DEL PRODOTTO FINALE - PRESUPPOSTO - ACCERTAMENTO DELLA CULPA IN ELIGENDO DEI SUCCESSIVI PARTECIPI AL PROCESSO PRODUTTIVO - CRITERI.*
RESPONSABILITA CIVILE - SOLIDARIETA - IN GENERE - PARTECIPAZIONE DI UNA PLURALITA DI SOGGETTI AL PROCESSO PRODUTTIVO DI UN BENE - ASSEMBLAGGIO DI QUESTO DA PARTE DELL'ACQUIRENTE DI UN PEZZO DIFETTOSO - RESPONSABILITA DELLO ACQUIRENTE MEDESIMO PER I DANNI DERIVATI DALL'USO DEL PRODOTTO FINALE - PRESUPPOSTO - ACCERTAMENTO DELLA CULPA IN ELIGENDO DEI SUCCESSIVI PARTECIPI AL PROCESSO PRODUTTIVO - CRITERI.*
Nel caso in cui al processo produttivo di un determinato bene partecipino, in fasi diverse, una pluralita di soggetti, lo acquirente di un pezzo difettoso, che proceda all''assemblaggiò del medesimo, non va esente da responsabilita per i danni derivati dall'uso del prodotto finale per il solo fatto che il difetto e imputabile ad altri (e cioe al fornitore del pezzo), avendo egli il dovere di sottoporre il pezzo acquistato a diligente controllo e restando, quindi, la sua responsabilita esclusa soltanto nell'ipotesi in cui il pezzo stesso sia stato (dopo l'assemblaggiò) destinato dal produttore finale ad un impiego atipico e da lui non prevedibile. Peraltro, il criterio di accertamento della culpa in eligendo nei confronti dei successivi partecipi al processo di produzione del pezzo difettoso deve tener conto del diverso stadio in cui intervenga la scelta delle materie e l'assemblaggio dei componenti del pezzo difettoso nonche della correlativa organizzazione produttiva e specializzazione tecnica.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)