Sez. 3, Sentenza n. 9866 del 10/10/1997 (Rv. 508729 - 01)
AGRICOLTURA - CONCIMI E CONCIMAIE | Prodotti chimici destinati all'agricoltura - Reticente, incompleta o ambigua formulazione delle etichette - Risarcimento del danno - Obbligo del produttore - Sussistenza - Estensione all'importatore-rivenditore - Ammissibilità.
AGRICOLTURA - CONCIMI E CONCIMAIE
La responsabilità del fabbricante di prodotti chimici per l'agricoltura, che deve ritenersi sussistente in relazione ai danni derivati dalla reticente, incompleta o ambigua formulazione delle relative etichette, si estende, ai sensi del primo comma dell'art. 2055 cod. civ., anche all'importatore - rivenditore, sul quale grava, in ossequio alla "Generalklausel" del "neminem laedere" di cui all'art. 2043 cod. civ., tanto l'obbligo del previo accertamento (direttamente, o tramite informazioni assunte presso il produttore) della non dannosità del prodotto, quanto quello della ulteriore indicazione all'utente delle necessarie istruzioni d'uso atte ad evitare conseguenze dannose.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Regio Decr. 12/06/1928 num. 3112 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)