diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 121 del 15/01/1974 (Rv. 367682 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - IN CORSO DI GIUDIZIO - RILEVANZA - PENSIONE - SPETTANZA - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1974-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367682-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - IN CORSO DI GIUDIZIO - RILEVANZA - PENSIONE - SPETTANZA - DECORRENZA.*

In tema di pensione di invalidita, la norma, contenuta nell'art 460 cod proc civ, che impone il preventivo esperimento del procedimento amministrativo per la proponibilita della domanda in Sede giudiziale, deve essere interpretata nel rispetto del precetto costituzionale che consente a tutti di agire in giudizio per la tutela di un proprio diritto soggettivo perfetto, quale e quello dell'assicurato a conseguire, nel concorso dei requisiti di legge, la pensione di invalidita. Conseguentemente, ferma restando la necessita che la Determinazione dello stato di invalidita pensionabile deve essere compiuta con riferimento alle infermita esistenti al tempo del procedimento amministrativo ed in quella Sede accertate ed accertabili, il giudice - qualora nel corso del giudizio si verifichi un aggravamento dell'invalidita per effetto di una evoluzione delle infermita gia denunciate ed accertate, che costituisca un naturale, anche se non necessario, sviluppo dell'originario processo patologico, deve tenerne conto, in base al principio secondo cui e sufficiente che le condizioni dell'Azione sussistano al momento della decisione, e deve riconoscere il diritto dell'assicurato alla pensione di invalidita con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale si raggiunge lo stato di invalidita. (Conf 1335'73, mass n 363970).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)