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Sez. 2, Sentenza n. 1335 del 12/05/1973 (Rv. 363970 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - IN CORSO DI GIUDIZIO - RILEVANZA - PENSIONE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1973-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363970-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - IN CORSO DI GIUDIZIO - RILEVANZA - PENSIONE - DECORRENZA.*

Quando nel corso del procedimento giudiziario si sia verificato un aggravamento delle condizioni dell'assicurato come naturale evoluzione delle infermita denunziate ed accertate in Sede amministrativa, il giudice deve procedere alla valutazione della concreta diminuzione della capacita di guadagno al momento dell'aggravamento, facendo eventualmente decorrere il diritto alla pensione dal primo giorno del mese successivo a quello del raggiungimento dell'invalidita pensionabile. (Conf 2280/72, mass n 359620).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)