Sez. 2, Sentenza n. 17324 del 31/08/2015 (Rv. 636222 - 01)
PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - IN GENERE | Procedimento disciplinare per la professione di psicologo - P.M. - Potere d'iniziativa disciplinare e di impugnazione - Esclusione - Fondamento.
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In tema di responsabilità disciplinare degli psicologi, il P.M. non è titolare del potere di iniziativa ex art. 70, n. 1, cod. proc. civ., né di impugnazione della deliberazione contenente la sanzione disciplinare, ma solo, ex art. 27 della legge n. 56 del 1989, di un potere di impulso limitato alla fase amministrativa del procedimento, che resta distinta da quella giurisdizionale avente ad oggetto l'accertamento della fondatezza della pretesa sanzionatoria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Legge 18/02/1989 num. 56 art. 26, Legge 18/02/1989 num. 56 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)