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Sez. 2, Ordinanza n. 3532 del 07/02/2024 (Rv. 670292-01)

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI | Procedimento disciplinare a carico di psicologi – Impugnazione della delibera adottata in sede disciplinare dall’ordine degli psicologi – Pubblico Ministero – Litisconsorte necessario in sede processuale – Sussistenza – Fondamento. PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670292-01

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI

In tema di procedimento disciplinare a carico di psicologi, nel giudizio che ha inizio con l'impugnazione della delibera adottata in sede disciplinare dal relativo ordine professionale, il P.M. é litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 70, comma 1, n. 1 c.p.c., in quanto l'art. 17 della l. n. 56 del 1989 prevede che la delibera del consiglio regionale o provinciale dell'ordine degli psicologi in materia di sanzioni disciplinari può essere impugnata, oltre che dal professionista, anche dal procuratore della repubblica presso il tribunale competente per territorio.

Legge 18/02/1989 num. 56 art. 17, Legge 18/02/1989 num. 56 art. 19, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)